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Procedure Esecutive


ESECUZIONI FORZATE – LOCAZIONI E SFRATTI

Mi occupo spesso di locazioni e sfratti per morosità e finita locazione, sia con riferimento ad immobili ad uso abitativo che di tipo commerciale avvalendomi della mia esperienza pluriennale in materia, nonché di un percorso formativo orientato verso la contrattualistica, sia d’impresa che fra privati. Fornisco assistenza legale sia nella fase del contenzioso, quando il problema specifico è ormai conclamato e la procedura avviata, che in quella precedente, ossia stragiudiziale, eventualmente propedeutica alla fase contenziosa stessa in cui si può risolvere la vertenza evitando il fisiologico aggravio di spese della fase giudiziale. L’assistenza legale è parimenti importante anche in sede di perfezionamento del contratto di locazione/affitto, al fine di ridurre fortemente, sin dall’inizio, il rischio di insorgenza di liti e problematiche che poi richiedano l’intervento del Giudice.

A titolo esemplificativo, mi occupo di:

– consulenza legale in materia di locazioni d’immobili ad uso abitativo e commerciale;

– consulenza legale in materia di affitto fondi rustici;

– consulenza legale in sede di stipula contratti di locazione/affitto

– consulenza e assistenza legale in materia di sfratti per morosità e finita locazione;

  • consulenza legale in materia di affitto d’azienda.

Il tuoi inquilino è in ritardo nei pagamenti e non vuoi più pazientare? Ritieni di essere stato ingiustamente bersaglio di un procedimento sfratto? Non esitare a prendere contatti con lo studio, vai alla sezione contatti e richiedi subito una consulenza.

ATTO DI PRECETTO E PIGNORAMENTI

Fornisco assistenza legale ai creditori che intendano agire esecutivamente per soddisfare la propria legittima pretesa economica nei confronti di un soggetto debitore che non intende adempiere spontaneamente alla propria obbligazione di pagamento. Le azioni esecutive esperibili per tutelare le pretese creditorie del cliente che sia in possesso di un titolo esecutivo sono le seguenti:

L’ATTO DI PRECETTO

L’atto di precetto è una sorta di “ultimo avviso” prima di intraprendere l’esecuzione vera e propria. Viene notificato dall’ufficiale giudiziario (o dal postino, nella tradizionale busta verde degli atti giudiziari), esso non è classificabile come un atto di esecuzione forzata, ma costituisce una necessaria fase preliminare alla stessa. Con il precetto vengono “concessi” al debitore 10 giorni dal ricevimento del precetto stesso per pagare quanto a suo debito ed evitare le conseguenze negative di una fase esecutiva ai suoi danni.

Pignoramento mobiliare

Consiste nell’espropriazione forzata dei beni del debitore CHE NON INTENDE PAGARE SPONTANEAMENTE. Ciò avviene fisicamente presso la sua residenza, dimora o luogo di lavoro; il giorno fissato per l’esecuzione l’Ufficiale giudiziario competente si reca nei luoghi di cui sopra e assoggetta appunto i beni del debitore, preferendo quelli di maggior valore, a pignoramento. I suddetti beni poi, al fine di ottenere una liquidazione monetaria, vengono venduti all’asta, al migliore offerente, con destinazione del ricavato al soddisfacimento del creditore che ha agito. Non di rado l’atto di pignoramento può sortire un effetto persuasivo nei confronti del debitore, il quale può essere invogliato a saldare il proprio debito prima che i beni pignorati vengano messi all’asta. Il pignoramento mobiliare – quello cioè che si riversa sugli arredi e sugli oggetti presenti nella casa (residenza, domicilio o luogo di lavoro del debitore) – inizia senza un preavviso al debitore. Quest’ultimo, già dopo la notifica dell’atto di precetto, potrà ricevere la visita dell’ufficiale giudiziario che intende entrare in casa o in ufficio per vedere quali beni pignorare.

Pignoramento immobiliare

A differenza del pignoramento sui beni mobili, quello sugli immobili (case, terreni, appartamenti, box auto, garage, ecc.) segue diverse formalità, viene anticipato da un atto ulteriore rispetto al precetto ossia l’atto di pignoramento immobiliare vero e proprio che va notificato al debitore e agli eventuali comproprietari del bene. A seguito di ciò il creditore potrà iscrivere a ruolo la procedura e agire per la messa in vendita dell’immobile sottoposto a pignoramento per vedere soddisfatta la propria pretesa economica. Una domanda che mi viene rivolta spesso è: posso agire contro il mio debitore con un pignoramento immobiliare anche in forza di un credito di modesta entità? la risposta è Sì! Non ci sono limiti di valore per poter esperire questa procedura.

Pignoramento presso terzi

Nel pignoramento presso terzi (conto corrente, stipendio, pensione, canoni di affitto, ecc.) una volta notificato l’atto di precetto, il creditore può notificare il pignoramento sia al debitore che ad una banca, alle Poste, all’Inps, al datore di lavoro o a qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, presso il quale ritiene di poter rinvenire utilmente dei crediti nei confronti del debitore da poter pignorare. Ci sarà un’udienza in Tribunale (la cui data è indicata nell’atto stesso) ove il giudice autorizzerà l’assegnazione delle somme pignorate al creditore. Dopo l’assegnazione delle somme, il pignoramento resta in vita finché queste non siano state trasferite o, nel caso di pignoramento di una somma erogata periodicamente (ad esempio lo stipendio, la pensione o il canone di affitto) finché il debito non viene completamente estinto. Non c’è quindi un “termine di prescrizione” del pignoramento che mantiene efficacia anche per tutta la vita del debitore se questi non ha pagato quanto dovuto. E’ inoltre possibile rivolgersi al Tribunale per richiedere l’autorizzazione ad “indagare” sul soggetto debitore al fine di individuare utilmente cespiti appartenenti a quest’ultimo da poter aggredire in forza di un titolo esecutivo.

Per valutare con l’ausilio dell’avv. Formaro la fattibilità di un’azione di recupero esecutiva del tuo credito non esitare a prendere contatti con lo studio! Vai alla sezione contatti e richiedi subito una consulenza.


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